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“Sanatoria”​ Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo 2015 – 2019

“Sanatoria”​ Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo 2015 – 2019

Il testo del Decreto Fiscale approvato oggi dal CdM contiene una “procedura di riversamento spontaneo” senza applicazione di sanzioni e interessi del credito d’imposta R&S 2015-2019.

L’articolo 5 della bozza di Decreto prevede, ai commi 7-12, le seguenti disposizioni:

  • viene introdotta una “procedura di riversamento spontaneo” dell’importo del credito R&S 2015-2019 (senza sanzioni e interessi) in caso di indebito utilizzo in compensazione;
  • la procedura è riservata ai soggetti che hanno effettivamente svolto le attività rivelatesi non qualificabili come R&S e sostenuto le relative spese 
  • la procedura è preclusa in caso di condotte fraudolente e assenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili
  • la procedura è preclusa anche nel caso in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia stato accertato con atto di recupero o altri atti impositivi divenuti definitivi
  • la procedura si attiva con comunicazione all’AdE entro il 30/09/2022
  • i termini per il versamento del credito scadono al 16/12/2022 ed è ammesso il versamento in 3 rate annuali di pari importo.

Attendiamo ora con trepidazione la versione definitiva del Decreto Fiscale! Testo della bozza di decreto approvata

 

Il testo della sanatoria
Qui di seguito il testo integrale dei commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del Decreto Fiscale. Si tratta di una bozza e che occorrerà attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale per verificare l’effettiva corrispondenza dei testi.

  1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
  2. La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati al comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al successivo comma 9, accertino condotte fraudolente.
  3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.
  4. L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
  6. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.

Fonte: Marco Belardi

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