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Il Governo Introduce una comunicazione ex ante per il Piano Transizione 4.0

Il Governo Introduce una comunicazione ex ante per il Piano Transizione 4.0

La norma prevede l’introduzione di un nuovo onere a carico delle imprese che aspirano a beneficiare dei crediti d’imposta del piano Transizione 4.0: chi intende fruire del credito dovrà comunicare ex ante i relativi importi, pena appunto la decadenza. E dovrà farlo anche per gli investimenti già avviati.

Nella cornice del cosiddetto decreto “salva-conti” approvato il 26 marzo dal Consiglio dei Ministri – e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo (decreto-legge n.39) –, il Governo opera una stretta a 360 gradi sui crediti d’imposta al fine di tenere sotto controllo la spesa.

Se l’obiettivo principale delle misure è chiaramente il Superbonus, per il quale vengono eliminati tutti i casi residui di cessione del credito con sconto in fattura, a finire sotto la scure del Governo sono anche gli altri crediti d’imposta, compreso quello previsto dal piano Transizione 4.0, ancora in vigore fino a tutto il 2025, quello per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e l’ACE, per il quale resta possibile solo una cessione del credito.

L’introduzione della comunicazione ex ante per Transizione 4.0

In particolare, l’articolo 6 della norma disposta dal Governo nel decreto-legge 39 contenente “misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali” prevede, come spiegato in una nota di Palazzo Chigi,  “l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili” finalizzata a “garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto”.

Proviamo a leggere tra le righe del testo governativo. Attualmente l’accesso al credito d’imposta previsto dal piano Transizione 4.0 è del tutto automatico: una volta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, si procede alla compensazione del credito d’imposta in F24 (in tre quote annuali). A carico dell’impresa c’è solo una comunicazione annuale “ex post” la cui mancanza non è stata finora oggetto di sanzioni.

La nuova norma prevede invece l’introduzione di un nuovo onere a carico delle imprese che aspirano a beneficiare dell’incentivo: chi intende fruire del credito dovrà comunicare preventivamente i relativi importi, pena appunto la decadenza.

In dettaglio, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica “l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

Cambia la comunicazione ex post

Inoltre cambia anche l’attuale comunicazione ex post, che fungerà da “aggiornamento” definitivo della ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito.

Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

A quali investimenti si applica la nuova disciplina

La disciplina sulla comunicazione ex ante si applica dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Quella sulla “nuova” ex post (che include anche le modalità di fruizione) si estende retroattivamente agli investimenti 2024.

Per quanto riguarda gli investimenti già avviati nel 2023 la norma dispone che la comunicazione ex post (quella “vecchia”) diventi obbligatoria per fruire del credito.

Il testo della norma

Qui di seguito il testo previsto dall’articolo 6 della norma.

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

  1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

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