Nello specifico il decreto è volto a consentire la realizzazione dell’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l’occupazione» del PNRR attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura NITO-ON e della misura Smart&Start Italia e detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell’ambito delle predette misure.

Risorse disponibili

L’ammontare delle risorse del PNRR destinate all’investimento «Creazione di imprese femminili» di cui all’art. 2, pari a complessivi euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), è ripartito secondo i seguenti importi:
a) euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00) per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette risorse sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
a.1) un importo pari a euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) è destinato agli interventi del capo II, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;
a.2) un importo pari a euro 121.200.000,00 (centoventunomilioniduecentomila/00) è destinato agli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»;
b) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;
c) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia.
Il decreto stabilisce che un importo pari almeno al 40% delle risorse assegnate per gli interventi di incentivazione alle imprese sia destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR
L’ammissibilità al finanziamento è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l’accesso alle agevolazioni è valutato sulla base dei seguenti elementi:
a) rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell’Unione europea;
b) rispetto del principio sancito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l’ambiente;
c) concorso al raggiungimento dell’«obiettivo digitale»;
d) conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure previste nel decreto saranno fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano.