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Crediti di imposta R&S, più armi per i contribuenti.

Crediti di imposta R&S, più armi per i contribuenti.

Il bonus si applica anche su conoscenze esistenti innovative per l’impresa.

Nella relazione al Dl 146/21 il riferimento al manuale di Frascati è datato 2018: due sentenze di Cassazione indicano quando la pretesa va considerata inesistente

Il bonus si applica anche su conoscenze esistenti innovative per l’impresa; a fornire il principio è la Ctp di Aosta con la sentenza 46/2021

I contribuenti che decidono di non usufruire della sanatoria sui crediti di imposta ricerca e sviluppo, prevista dal Dl 146/2021 (riversamento dell’importo del credito), e che quindi proseguiranno il contenzioso nel caso vi sia già la notifica di un atto di recupero ovvero lo intraprenderanno per effetto di eventuali prossime contestazioni, oltre alle prime e importanti sentenze di merito tutte favorevoli al contribuente (si veda l’articolo in pagina) potranno citare a loro favore due ulteriori elementi:

1) il contenuto della relazione illustrativa che accompagna il Dl; 

2) le due recenti sentenze (gemelle) 34443 e 34445 della Corte di Cassazione.

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Le considerazioni normative

Nella relazione al Dl viene evidenziato che la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi a opera dell’agenzia delle Entrate e del ministero dello Sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese 

In tale contesto viene dato particolare rilievo alle risoluzioni 46/2018, 40/2019 e alla circolare 8/2019

Se si considera che nella stragrande maggioranza degli atti di recupero gli Uffici sostengono che l’applicazione dei principi del cosiddetto Manuale di Frascati fosse nota sin dal 2014, è il legislatore che ora smentisce tale tesi. 

Non a caso, vengono citati i documenti di prassi del 2018 e 2019 in cui per la prima volta si iniziava a parlare dell’applicazione del contenuto del manuale, ai fini della fruizione del credito.

Le novità giurisprudenziali

Le sentenze della Cassazione che intervengono sui termini di decadenza (quattro e non otto anni) per la rettifica di un credito (nella specie Iva) non spettante, forniscono poi utili indicazioni su cosa debba intendersi per credito inesistente.

I giudici al riguardo (partendo dai requisiti di legge), secondo cui il credito è inesistente quando manca il presupposto costitutivo, e quando tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente, rilevano ulteriormente che l’assenza del presupposto costitutivo equivale a una situazione giuridica creditoria non emergente dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente. 

E ancora nell’enunciazione del principio di diritto viene precisato che è inesistente «il credito che non è, cioè, reale».

Tale circostanza è rilevante perché nella totalità delle contestazioni in materia, l’agenzia delle Entrate ritiene il credito di imposta ricerca e sviluppo compensato, inesistente per mancanza dei presupposti (in genere uno dei requisiti previsti dal ripetuto “Manuale di Frascati” o da altro documento di prassi).

È evidente che emergendo un simile credito dai dati contabili-patrimoniali-finanziari ora, in virtù di quanto precisato dalla Cassazione, al più si potrà parlare di credito non spettante ma non certamente inesistente (con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e penale)

Ulteriori considerazioni

A ciò va aggiunto (a ulteriore conferma che al più possa trattarsi di credito non spettante) che una simile violazione è comunque riscontrabile mediante il controllo in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/73 lettera d) secondo il quale l’Ufficio può determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti.

Un’ultima considerazione: se gli uffici avessero contestato in tutti questi casi la non spettanza del credito, coloro che nei prossimi mesi opteranno per la sanatoria mediante riversamento del credito, con ogni probabilità avrebbero effettuato in passato, prima della contestazione, il ravvedimento pagando la modesta sanzione del 6 per cento.

Si sarebbe evitata una sanatoria e l’erario ci avrebbe guadagnato (per l’appunto almeno il 6 per cento).

Il bonus si applica anche su conoscenze esistenti innovative per l’impresa: a fornire il principio è la Ctp di Aosta con la sentenza 46/2021.

Ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa. Non deve necessariamente trattarsi della creazione di nuove conoscenze nel settore di appartenenza.

In ogni caso il credito inesistente è quello fittizio, creato ad arte.

A fornire questi importanti principi è la Commissione tributaria provinciale di Aosta con la sentenza n. 46 depositata l’8 novembre 2021 (presidente Longarini relatore Surini).  La pronuncia, che per certi versi ha anticipato alcuni concetti espressi successivamente dalla Suprema corte in tema di crediti inesistenti, rappresenta, per quanto noto, uno dei primi interventi dei giudici di merito sui requisiti dell’innovazione per la fruizione del credito ricerca e sviluppo.

La vicenda concerne, in sintesi, una casistica nota e frequentemente contestata da tutti gli uffici: viene ritenuto inesistente il credito ricerca e sviluppo non per comportamenti fraudolenti o supportati da falsi documenti ma perché secondo l’Ufficio la ricerca svolta non è nuova e innovativa in assoluto, rispetto cioè al settore di appartenenza. Da notare che negli ultimi mesi vi erano stati interventi di altre commissioni tributarie (Vicenza e Ancona) che avevano censurato questi recuperi per la mancanza di un parere tecnico del Mise.

In sostanza tali commissioni avevano rilevato che un accertamento così tecnico sulla portata innovativa dell’investimento richiedesse (come peraltro suggerito anche da vari documenti di prassi) un parere tecnico del Mise. Nella vicenda esaminata dalla Ctp di Aosta, i giudici, invece, vanno oltre tale circostanza, peraltro anche evidenziata.

In sintesi, viene rilevato che, dal tenore della norma, l’innovazione per l’impresa deve derivare dall’adozione di conoscenza e capacità esistenti che comunque apportino una novità per la medesima. A tal proposito viene anche citato un esempio tratto dal Manuale di Oslo, unico manuale contemplato dal Mise (circolare 46856/2009), a riprova che non fosse richiesta una novità assoluta. È il caso di un importatore o grossista di frutta che se aggiunge una nuova varietà di frutta da vendere ai dettaglianti non è impegnato nell’innovazione a meno che l’estensione non richieda un cambiamento significativo dei processi aziendali, come lo sviluppo di una nuova catena di approvvigionamento o l’acquisto di nuove attrezzature di refrigerazione. 

È evidente che non si tratta di una novità assoluta.

La sentenza, infine, evidenzia che soltanto nel 2019 l’Erario ha ristretto i parametri della concessione del credito applicando il Manuale di Frascati che, nell’ambito di un processo di innovazione non considera tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico e tecnologico.

Fonte: Marco Belardi

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