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Il Sole 24 Ore per il Credito d’imposta R&S

Il Sole 24 Ore per il Credito d’imposta R&S

Non può parlarsi
di credito inesistente
quando si discute
di questioni tecniche
che toccano
lo Sviluppo economico

L’imposizione, nel sistema tributario fondato sul principio di legalità, è  compito della legge e non dell’atto  della finanza, la quale deve  limitarsi appunto a verificare  l’esistenza di quanto stabilito  dalla legge. Un forte richiamo al principio di legalità (articolo 23 della Costituzione) e alla necessità di un intervento correttivo del  legislatore si sta rivelando sempre  più indifferibile in materia di  credito d’imposta per attività di  ricerca e sviluppo. In tale ambito si sta giocando una partita estremamente delicata tra agenzia delle Entrate e  contribuenti, in assenza di  referenti normativi chiari. Non solo si applicano, ora per allora, interpretazioni, indirizzi di prassi  amministrativa, riferimenti  normativi certamente assenti  negli anni (pensiamo all’anno  d’imposta 2016, per esempio)  oggetto dell’attuale attività di  controllo da parte degli uffici. A ciò si aggiunge una posizione  assunta dalla Corte di cassazione  volta a far coincidere il concetto di  «credito non spettante» rispetto a  quello di «credito inesistente»  (Cassazione 29717/2020).  A ben vedere si rischia  l’interpretazione abrogante delle  norme e il disconoscimento di  crediti in assenza di referente  normativo e adeguati  accertamenti peritali che  coinvolgono necessariamente il  ministero dello Sviluppo  economico e rispetto ai quali  l’agenzia delle Entrate è  strutturalmente priva di  competenza. La situazione che si  sta verificando non può non  preoccupare gli operatori del  diritto e ancor più gli interpreti  che devono applicare le norme e  orientare i comportamenti degli  stessi operatori.

Il credito d’imposta in  questione è stato previsto  dall’articolo 3 del Dl 145/2013  (convertito, con modificazioni,  dalla legge 9/2014), poi  sostituito dall’articolo 1, comma  35, della legge di Stabilità 2015  (legge 190/2014). Ora,  nell’attività di verifica, va  premesso che l’agenzia delle  Entrate non può essere il deus ex  machina. Non può prescindere,  salvi casi di marchiana  insussistenza del credito fruito,  dall’acquisizione del parere ad  hoc, sul singolo caso verificato,  del ministero per lo Sviluppo  economico. In mancanza, il suo  accertamento non potrà essere  ritenuto valido, anzitutto sotto il  profilo della carenza di  motivazione e dell’infondatezza  degli addebiti ascritti.  In una materia tecnica e  altamente complessa,  naturalmente devoluta a un  ambito peritale elettivo, ogni  semplificazione procedimentale  si traduce in una violazione  diretta delle norme sul  procedimento amministrativo,  sulla motivazione degli atti,  quindi sul diritto di difesa del  contribuente.  Se pensiamo alla responsabilità  penale che può derivare da una  comunicazione alla Procura di  una notizia di reato infondata, a  partire dalla carenza di istruttoria,  non è difficile concludere per la  responsabilità personale, quanto  meno da illecito  extracontrattuale, del funzionario  dell’agenzia delle Entrate che,  senza le dovute acquisizioni  peritali, ha dato seguito, in sede  amministrativa e penale, a  iniziative informate da certo  difetto di istruttoria.  Il riferimento al cosiddetto  manuale di Frascati o ancora al  manuale di Oslo, sempre ora per  allora, individua un ulteriore  nodo problematico degli  accertamenti degli uffici che non  si chiedono quale sia la  collocazione nella gerarchia delle  fonti di simili “manuali”, la cui  versione ufficiale non è neppure  reperibile.

La nuova frontiera  post-Covid 19 che le aziende  italiane devono trovarsi ad  affrontare rischia di essere il  sistematico disconoscimento dei  crediti fruiti che non può  intervenire sulla base di mere  opinioni, peritalmente non  istruite, portanti ad una  affermazione di «inesistenza del  credito», piuttosto che – più  correttamente – di sua «non  spettanza».  L’errore interpretativo – questo  lo può confermare anche una  matricola di giurisprudenza – non  può integrare un fatto costitutivo  di un’attività fraudolenta  (sanzionabile in base al Dlgs  74/2000). Semmai lo smentisce in  radice e sin dall’origine. Non  sembra neppure necessario  invocare la tassatività della  fattispecie di reato, stante  l’evidenza istituzionale della  nozione.  Nella materia del credito  d’imposta da ricerca e sviluppo,  poi, è a tutti nota la pletora di  risoluzioni, circolari, risposte  dell’Amministrazione finanziaria  e dello Sviluppo economico che  dimostrano l’incerto ancoraggio  normativo delle stesse posizioni  della prassi amministrativa e  l’assenza di un perimetro  applicativo chiaro. Elementi  ulteriori che rimuovono i  presupposti per un fatto  sanzionabile.  Che poi l’agenzia delle Entrate  debba rivolgersi al ministero dello  Sviluppo economico per l’analisi  dei casi pratici complessi, esclude  nuovamente la qualificabilità  della condotta del contribuente in  termini di attività fraudolenta.  Siamo in presenza di un nuovo  caso in cui gli approdi recenti  tradotti dalla più recente prassi  dell’agenzia e della Suprema corte  richiedono l’immediato  intervento del legislatore, anche  attraverso la decretazione  d’urgenza, atteso che i  contribuenti non possono  poggiare il loro destino fiscale  sulla devoluzione al sindacato  giudiziale di tematiche  fondamentali talvolta anche per la  loro stessa sopravvivenza.  Va ridotto l’ampio perimetro  dell’alea interpretativa e con esso  delle incertezze in sede di  applicazione. Non può parlarsi di  carenza in radice del presupposto  costitutivo del credito d’imposta  indiscriminatamente in tutte le  ipotesi in cui sono contestati i  fondamenti tecnici sottesi al  beneficio fiscale.  Si invoca l’intervento indifferibile del legislatore perché, a norma dell’articolo 23 della Costituzione, la finanza non ha il  potere di imporre alcunché. La  funzione dell’articolo 23 rimane  quella di tutelare la libertà e la  proprietà individuale. Soprattutto in materia di ricerca e sviluppo si recupera la funzione primaria del principio di legalità: contenere la discrezionalità  dell’amministrazione finanziaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore, articolo di Enrico De Mita

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