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Credito e bonus per i registratori di cassa

Credito e bonus per i registratori di cassa

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

In relazione al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’art. 2 c. 6-quinquies del D.LGS 127/2015 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020, pari al 50% della spesa complessivamente sostenuta (prevedendo però degli importi massimi) per l’acquisto o l’eventuale adattamento dello strumento deputato alla medesima trasmissione telematica.

Potrà essere utilizzato in maniera semplificata il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto dispone il Provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che detta tutte le istruzioni per fruire dell’agevolazione in un’ottica di semplificazione degli adempimenti.

Tale credito d’imposta è però soggetto a soglie massime di utilizzo:

  • credito d’imposta massimo pari ad 250,00 euro in caso di acquisto di un nuovo misuratore fiscale;
  • credito d’imposta massimo pari ad 50,00 euro nel caso di adattamento di un misuratore fiscale già esistente.

A chi spetta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta spetta a tutti gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) che devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Requisiti e condizioni

Le modalità di funzionamento del credito d’imposta sono disciplinate dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019, il quale ha infatti previsto che:

  • Per l’utilizzo del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000;
  • L’utilizzo del credito d’imposta è consentito,in compensazione orizzontale, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento informatico.
  • Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato con modalità tracciabile ai sensi del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrante n.73203 del 4 aprile 2018.

Di seguito l’elenco degli strumenti di pagamento tracciabili:

    • Assegno bancario e postale
    • Addebito diretto
    • Bonifico bancario o postale
    • Bollettino postale
    • Carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per poter utilizzare il credito d’imposta in compensazione i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere contemporaneamente soddisfatti.

Le modalità di contabilizzazione della fattura e periodo temporale di riferimento:

  • Contribuente con liquidazione IVA mensile
  • Contribuente con liquidazione IVA trimestrale

Trattandosi di credito d’imposta andrà indicato nel modello Unico relativo all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa con specifica indicazione all’interno del quadro RU.

Al fine di favorire l’utilizzabilità del presente credito, la Risoluzione n. 33/E/2019 ha istituito il codice tributo specifico “6899” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del D.LGS 127/2015.

Il suddetto codice tributo, in sede di compilazione del modello F24, andrà indicato nella sezione “ERARIO” con importo a credito, inserendo come anno di riferimento, nel formato “AAAA” l’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa oggetto di agevolazione.

Quanto spetta?

  • credito d’imposta massimo pari ad 250,00 euro in caso di acquisto di un nuovo misuratore fiscale;
  • credito d’imposta massimo pari ad 50,00 euro nel caso di adattamento di un misuratore fiscale già esistente.

Modalità di fruizione

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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