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Proroga superammortamento sino al 30 giugno 2020

Proroga superammortamento sino al 30 giugno 2020

Il Decreto Crescita (decreto 30 aprile 2019, n. 34), approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile «salvo intese» e vigente dal 1° maggio, reca l’auspicata proroga del superammortamento. L’estensione del bonus è confermata dal disegno di legge di conversione del decreto, destinato ad entrare in vigore il 30 giugno,

Tra le molteplici proposte emendative presentate in sede di conversione, si era ipotizzato di estendere ulteriormente l’arco temporale di vigenza dell’incentivo, facendo decorrere il periodo agevolabile dal 1° gennaio e non più dal 1° aprile, concedendo quindi tre mesi in più di incentivo, e posticipando la deadline al 31 dicembre 2020, in luogo del 30 giugno 2020. La proposta non risulta essere stata accolta, così come risultano essere naufragati gli altri correttivi sul superammortamento. Si era valutato, in particolare, di estendere il novero dei beni incentivabili, includendo anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché di agevolare le spese (inclusi i canoni) per l’accesso a software, sistemi e servizi IT erogati in «cloud» o via piattaforma web che siano strumentali alla cybersicurezza dell’impresa. Era stato proposto altresì di riportare l’aliquota agevolativa al 140%, ripristinando l’originaria versione dell’incentivo.

Nessun emendamento risulta approvato. E’ confermata, pertanto, la fisionomia dell’incentivo prevista dal Consiglio dei ministri nel Decreto 34/2019.

Cos’è il superammortamento?

Il Superammortamento è un maxi sconto per chi investe in beni strumentali nuovi.

Introdotto dalla Legge di bilancio 2016 e prorogato fino al 30 giugno 2020, viene utilizzato per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi e prevede la possibilità di fruire di una maggiorazione del costo di acquisto di quest’ultimi in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, un’imputazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevata.

L’aumento del valore d’acquisto deve essere poi ripartito in quote costanti annuali, secondo il coefficiente d’ammortamento della categoria alla quale appartiene il bene.

A chi spetta il superammortamento?

Il Superammortamento spetta a chi:

  • Soggetti titolari di reddito d’impresa
  • Professionisti con reddito di lavoro autonomo anche svolto in forma associata

 Non rientrano:

  • Imprese marittime
  • Contribuenti nel regime forfettario

Potranno godere del Superammortamento gli investimenti effettuati, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, da imprese e professionisti nel periodo tra il 1° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se sussistono ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l’effettuazione dell’investimento potrà giungere sino al 30 giugno 2020.

La sovrapposizione della previgente disciplina e del nuovo regime lascia scoperti tre mesi. Non sono, infatti, agevolabili gli acquisti effettuati da gennaio a marzo 2019, se entro la fine del 2018 il relativo ordine non sia stato accettato dal venditore e non sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Requisiti e condizioni

Il superammortamento si concretizza nella possibilità di maggiorare del 30% il costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi ai fini della determinazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi.

Sono agevolabili i beni acquisiti a titolo di proprietà (anche realizzati in appalto o in economia) o di leasing. L’agevolazione riguarda tutti i beni materiali strumentali nuovi. Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione solo gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni;
  • particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016;
  • autovetture di cui all’articolo 164 del TUIR.

L’entrata in funzione è condizione per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La fruibilità del contributo decorre, pertanto, dal periodo nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità.

Beni agevolabili

I beni agevolabili sono tutti i beni strumentali a condizione che siano nuovi tranne:

  • beni immateriali
  • beni con coefficiente tabellare d’ammortamento inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • investimenti in condutture, condotte materiale rotabile e aerei.

I beni acquistati in Leasing sono agevolabili a condizione che:

  • sia stato sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing
  • sia avvenuto il pagamento in un maxicanone in misura pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Quanto spetta di bonus e di credito d’imposta?

La nuova disciplina prevista dal Decreto Crescita e dal relativo disegno di legge di conversione riproduce, pertanto, le regole dell’ultima versione della norma, introducendo un tetto di spesa pari a 2,5 milioni. In caso di importi superiori alla soglia massima di investimento agevolabile, è auspicato un intervento ufficiale che confermi che l’impresa possa scegliere di portare in superammortamento il costo di quei beni che hanno coefficiente di ammortamento più elevato.

Modalità di fruizione

Per fruire del Superammortamento gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019 con ordine accettato dal fornitore e pagamento dell’acconto del 20%.

Tale maggiorazione deve essere poi indicata nella dichiarazione dei redditi ed assume rilevanza solo ai fini IRPEF e comporta un incremento della quota annua di ammortamento deducibile fiscalmente.

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