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L’esercizio provvisorio nel nuovo codice della Crisi d’Impresa

L’esercizio provvisorio nel nuovo codice della Crisi d’Impresa

Il nuovo codice della crisi di impresa si concentra essenzialmente su due elementi:

  • la prevenzione della crisi di impresa
  • la continuazione dell’attività di impresa

che devono tradursi:

  • nell’analisi costante della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa tramite lo studio dei dati storici e prospettici, nonché dei dati consuntivati e
  • nella ricollocazione dell’azienda sul mercato anche durante l’insolvenza accertata.

L’ esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto d’azienda prodromico alla cessione non sono l’effetto della cesura tra processo fallimentare ed il mercato delle aziende insolventi, ma della circostanza che entrambi gli istituti sono strumenti moderni per la valorizzazione della continuità aziendale in un ambito di insolvenza che non deve più essere considerata nella sua accezione negativa di dissesto. L’esercizio provvisorio, l’affitto, la cessione dell’azienda diventano gli strumenti di salvataggio dei valori insiti nei segni distintivi dell’impresa, nelle autorizzazioni, nelle concessioni e/o nelle licenze, nell’avviamento che, seppur in condizioni di perdita economica, vengono mantenuti sul mercato ai fini di un loro rilancio e quindi al fine di generare un beneficio economico di cui gli stessi creditori dell’impresa fallita, potrebbero avvalersi.

Per poter dare corso agli strumenti di “continuità aziendale” è necessario che gli Organi della procedura si esprimano positivamente, da un lato il Tribunale nella sentenza di fallimento, dall’altro il Curatore nel caso in cui a seguito dei primi accertamenti verifichi la remuneratività dell’esercizio provvisorio anche ai fini della cessione futura dell’azienda, da ultimo il Comitato dei Creditori che esprime un parere obbligatorio, dato che rappresentando la massa creditoria deve a tutelarne gli interessi.

Il Curatore deve mettere il Comitato dei Creditori, nelle condizioni di essere sufficientemente informato, per poter procedere a valutare positivamente l’apertura dell’esercizio provvisorio; i dati di cui deve disporre il Comitato dei Creditori sono di natura economica, patrimoniale ma anche finanziaria e non devono riguardare solo il periodo temporale immediatamente successivo all’apertura del fallimento, ma la convenienza dell’esercizio provvisorio deve riguardare un arco temporale a medio / lungo termine così da permettere ad un’impresa, comunque in difficoltà, di riequilibrare la gestione caratteristica e finanziaria.

Un piano rigoroso e minuzioso relativo alle risorse finanziarie funzionali alla continuità aziendale derivante dalle entrate attese dei ricavi pronosticabili, secondo il codice crisi di impresa, costituisce il criterio dell’ opportunità alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa; l’analisi comparativa costi / benefici della continuità rispetto alla situazione fotografata all’apertura dell’esercizio provvisorio, permette agli Organi della procedura di giustificare la scelta di proseguire l’attività, piuttosto che cessarla e vendere atomisticamente i beni costituenti l’azienda medesima.

Qualora l’analisi non faccia prevalere i benefici sui costi della continuazione dell’impresa in un arco temporale ragionevole, gli Organi della Procedura ordineranno la cessazione dell’esercizio provvisorio, il curatore dovrà rendicontare l’attività prestata ed il Comitato dei Creditori accertare tutte le circostanze sopravvenute che possano aver influito negativamente sulla prosecuzione dell’esercizio.

La tutela dell’organizzazione di beni e di persone rappresenta lo strumento principe ai fini sia del miglior soddisfacimento dei creditori (obiettivo principale della legge fallimentare) sia ai fini di preservare la continuità di un’impresa (elemento cardine su cui si fonda la riforma della legge fallimentare). A monte di questa valutazione, il nuovo Codice della Crisi di Impresa introduce il secondo paradigma fondamentale, ossia la prevenzione della crisi.

Prevenire significa far emergere le criticità di gestione, siano esse finanziarie, economiche, patrimoniali, in un momento temporale anticipato rispetto all’insolvenza, tale per cui con gli strumenti di gestione della crisi si possa giungere al risanamento dell’impresa stessa.

Fonte: Noverim

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