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Industria 4.0 e gli incentivi alle imprese

Industria 4.0 e gli incentivi alle imprese

Il Piano nazionale Industria 4.0 intende promuovere la digitalizzazione delle imprese italiane ed è uno strumento straordinario che ha introdotto un incentivo automatico fiscale a vantaggio delle imprese.

Credito d’imposta R&S (2015-2023)

Il Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo è un’agevolazione fiscale che spetta a quelle imprese e società di qualsiasi forma giuridica che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotta dal decreto Destinazione Italia e poi modificata dalla scorsa legge di stabilità.

Con il decreto Dignità, il bonus prorogato fino al 31 dicembre 2020 scende dal 50% al 25% mentre rimane fisso al 50% solo per alcune tipologie di spese.

In base alle ultimissime novità il credito d’imposta ricerca e sviluppo è stato prorogato fino al 2023 per effetto del decreto sblocca cantieri.

Cos’è il Credito d’Imposta?

Il bonus ricerca e sviluppo è un’agevolazione fiscale introdotta dal decreto Destinazione Italia e consiste nella possibilità, per le imprese che investono nel settore della ricerca e dello sviluppo al fine di aumentare l’innovazione e la loro competitività, di ottenere un credito d’imposta ricerca e sviluppo.

A chi spetta il Credito d’Imposta?

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo spetta alle imprese e alle società che investono fino ad un massimo di 20 milioni di euro nelle attività di ricerca e sviluppo dagli anni 2016 al 2023.

In particolare il credito spetta a tutte le imprese di qualsiasi ordine giuridico e alle imprese non residenti ma con stabili organizzazioni in Italia.

Requisiti e condizioni

Il bonus è riconosciuto a ciascun beneficiario fino all’importo massimo di 5 milioni di euro, rispettando due clausole importanti:

  • Le spese per gli investimenti R&S annue sia di almeno 30 mila euro
  • La suddetta spesa sia di tipo incrementale, ovvero che ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall’impresa nei 3 anni precedenti a quello in corso.

Ambito di applicazione oggettivo

Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S).

Gli investimenti in R&S agevolabili (art. 2 DM) sono i seguenti:

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];

Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Quanto spetta di bonus e di credito d’imposta?

La misura dell’agevolazione prevede due differenti aliquote di credito d’imposta in funzione delle diverse tipologie di spese:

la misura del credito d’imposta ricerca e sviluppo scende dal 50% al 25% dell’eccedenza agevolabile per alcune spese

Spese ammesse nel bonus ricerca e sviluppo sono:

  • costi del personale altamente qualificato e non impiegato in attività di ricerca e sviluppo
  • quota d’ammortamento spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
  • spese sostenute per stipulare contratti di ricerca
  • spese per acquisire competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologia
  • costi per la certificazione contabile (5000 euro)

Modalità di fruizione

  • Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili.
  • Il credito NON concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  • Le imprese dal 1° gennaio 2016 potranno scontare il credito d’imposta in modo automatico utilizzando il CODICE tramite modello F24 per compensazione.

Cumulo

Il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non è un aiuto di Stato, per questo è cumulabile con le altre agevolazioni nazionali e regionali. Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con circolare del 16 marzo 2016 n. 5/E

La possibilità di cumulo per il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con altre agevolazioni a patto che il contributo non ecceda il 100% della spesa.

Normativa

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